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Malversazione di erogazione pubblica spiegata in modo chiaro

«Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.»

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Malversazione significato: esempio pratico

L’associazione Alfa riceve un contributo regionale destinato ad attività di ricerca medica e di aggiornamento professionale dei medici. I fondi, tuttavia, vengono utilizzati per ristrutturare la sala riunioni interna.

Questa condotta integra il reato di malversazione di erogazione pubblica: le somme, infatti, non sono state indirizzate verso l’obiettivo di pubblico interesse stabilito dal finanziamento.

Reato di malversazione: soggetto attivo

Il reato può essere commesso da qualsiasi privato beneficiario di erogazioni pubbliche, dunque da chiunque non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

La dottrina ha criticato la collocazione sistematica di questa norma tra i “delitti dei pubblici ufficiali” (Titolo II, Capo I), ritenendo fosse più logico inquadrarla tra i “delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione”.

Bene giuridico tutelato dal reato di malversazione

La disposizione protegge due aspetti fondamentali: 1. Il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione, che eroga fondi vincolati. 2. La corretta gestione delle risorse economiche pubbliche, destinate a incentivare lo sviluppo sociale, culturale o economico in specifici settori.

Art 316 bis cp: elemento oggettivo

L’elemento oggettivo del reato si articola in due momenti distinti e complementari:

L’ottenimento delle erogazioni pubbliche

Il soggetto agente deve aver ricevuto una somma di denaro o un’agevolazione economica da parte dello Stato, di un ente pubblico o delle Comunità europee. Tali erogazioni possono assumere forme diverse: contributi, sovvenzioni, finanziamenti agevolati o mutui a tasso agevolato.

In ogni caso, la concessione del beneficio avviene con la precisa finalità di perseguire un interesse generale: ricerca scientifica, formazione professionale, sviluppo imprenditoriale, sostegno a categorie fragili, innovazione tecnologica e così via. È importante sottolineare che questo elemento rappresenta un presupposto della condotta: senza l’ottenimento del beneficio, non può configurarsi la malversazione.

Quanto agli enti erogatori, la giurisprudenza considera come “pubblici” non solo lo Stato e gli enti territoriali (Regioni, Comuni, Province), ma anche organismi dotati di personalità giuridica che: 1) siano istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale non aventi natura industriale o commerciale; 2) siano finanziati in via prevalente con fondi pubblici oppure sottoposti al controllo di enti pubblici; 3) abbiano organi di gestione composti in maggioranza da membri designati dallo Stato o da altri organismi pubblici. Tali requisiti devono ricorrere cumulativamente affinché si possa parlare di “organismo di diritto pubblico”.

La distrazione delle somme dalla loro destinazione

La condotta incriminata non consiste nell’appropriazione indebita del denaro, ma nella violazione del vincolo di destinazione.

In pratica, il reato si realizza quando i fondi ricevuti non vengono destinati al progetto, attività o finalità specifica per la quale sono stati concessi. È sufficiente anche una condotta omissiva: il semplice mancato utilizzo dei fondi secondo i termini e le modalità previste dalla concessione può costituire malversazione, senza che sia necessario un impiego alternativo in attività diverse. La norma ha dunque lo scopo di preservare l’effettiva utilizzazione delle risorse pubbliche a vantaggio della collettività, reprimendo ogni deviazione rispetto alla finalità originaria.

In sintesi, l’elemento oggettivo si concretizza nel binomio: ottenimento legittimo di un’erogazione pubblica unito alla mancata destinazione della stessa alla finalità vincolata. È proprio questa seconda fase a integrare la condotta penalmente rilevante.

Elemento soggettivo

Il reato richiede il dolo generico: è necessario che il soggetto agente sia consapevole di aver ottenuto erogazioni pubbliche e abbia la volontà di destinare tali somme a finalità diverse rispetto a quelle per le quali sono state concesse. Non è richiesto un fine specifico di lucro o di arrecare danno alla pubblica amministrazione: è sufficiente la consapevolezza e la volontà di eludere il vincolo di destinazione.

La condotta colposa (es. semplice negligenza nella rendicontazione o errori amministrativi involontari) non integra il dolo previsto dall’art. 316‑bis c.p., anche se può comportare responsabilità amministrative o contabili.

Viceversa, comportamenti intenzionali quali l’impegno di somme a spese estranee al progetto, l’omissione volontaria di misure necessarie per l’impiego nei termini o la predisposizione di atti formali volti a dissimulare l’uso effettivo dei fondi mostrano la volontà tipica del dolo.

Oggetto materiale del reato di malversazione di erogazione pubblica

L’oggetto materiale sono le erogazioni pubbliche sottoposte a vincolo di destinazione: contributi a fondo perduto, sovvenzioni, finanziamenti agevolati, mutui a condizioni agevolate o qualsiasi altra somma o agevolazione economica erogata dallo Stato, da enti pubblici o dalle Comunità europee con una destinazione specifica.

Fondamentale è che l’erogazione presenti un vincolo, espresso o comunque risultante dal provvedimento concessorio, che collega la somma a uno scopo determinato (ad esempio: ricerca scientifica, formazione, realizzazione di opere, sostegno a specifiche attività). Se il trasferimento di risorse non reca alcun vincolo preciso, difficilmente potrà configurarsi la fattispecie di malversazione.

Rientrano nell’oggetto materiale non soltanto le somme liquide, ma anche beni o agevolazioni reali erogati con lo stesso vincolo (ad esempio attrezzature acquistate con fondi pubblici vincolati al progetto). Si richiede dunque la presenza di un bene economico o di una prestazione che sia stata concessa con vincolo di utilizzo per finalità pubbliche.

Malversazione di erogazione pubblica: consumazione e tentativo

Il reato è di norma “istantaneo”: la consumazione si verifica nel momento in cui il beneficiario distrae le somme dalla destinazione prevista o, comunque, quando la destinazione diversa risulta concretamente realizzata o irrevocabilmente compromessa.

Se il provvedimento concessorio stabilisce un termine per l’impiego dei fondi, il superamento di tale termine può integrare la consumazione qualora il ritardo determini l’impossibilità di conseguire la finalità pubblica per la quale l’erogazione era stata concessa. Quando non è previsto un termine espresso, occorrerà valutare caso per caso se il ritardo o l’inerzia abbiano effettivamente pregiudicato l’interesse pubblico sotteso alla concessione. Il tentativo è ammesso: si configura quando l’agente ha posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivocabile alla distrazione delle somme, ma l’evento non si realizza per cause indipendenti dalla sua volontà (ad esempio, omissione di un atto necessario che viene impedito da fattori esterni).

Circostanze attenuanti dell’articolo 316 bis del codice penale

Alla fattispecie può trovare applicazione l’attenuante di cui all’art. 323‑bis c.p. che prevede che la pena sia ridotta fino a un terzo quando il fatto è di particolare tenuità, cioè quando l’importo percepito o distratto è modesto, il danno arrecato è limitato e le modalità della condotta mostrano una scarsa offensività; l’eventuale valutazione e operatività di tale attenuante dipendono dalle concrete circostanze del caso e saranno oggetto di analisi nel corso del procedimento. Oltre all’attenuante speciale, concorrono nella determinazione della pena le circostanze generali previste dal codice penale (aggravanti e attenuanti comuni), così come eventuali circostanze specifiche che possano concorrere a peggiorare o mitigare la responsabilità penale dell’autore.

Se sei indagato o coinvolto in un procedimento per art. 316-bis c.p., è fondamentale affidarsi subito a un avvocato penalista esperto in reati contro la Pubblica Amministrazione.

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FAQ sulla malversazione di erogazione pubblica (art. 316-bis c.p.)

Che cos’è la malversazione di erogazione pubblica?

La malversazione di erogazione pubblica è il reato commesso da chi riceve fondi, contributi o sovvenzioni pubbliche e non li utilizza per lo scopo per il quale erano stati concessi. La condotta illecita consiste nel violare il vincolo di destinazione.

Qual è la pena prevista per il reato di malversazione dell’erogazione pubblica?

la pena prevista per il reato di malversazione dell’erogazione pubblica è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Chi può commettere il reato di malversazione di erogazione pubblica?

Il reato di malversazione di erogazione pubblica può essere commesso da qualsiasi privato beneficiario di erogazioni pubbliche (associazioni, imprese, enti o persone fisiche). Non rientrano invece i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

È necessario utilizzare i fondi per scopi illeciti perché si configuri il reato di malversazione?

No, non è necessario utilizzare i fondi per scopi illeciti perché si configuri il reato di malversazione. È sufficiente non destinarli allo scopo previsto, anche senza un utilizzo alternativo. Anche la semplice omissione può integrare la fattispecie.

Qual è la differenza tra malversazione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche?

La differenza tra malversazione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche consiste nel fatto che la truffa aggravata riguarda la fase di ottenimento dei fondi (con artifizi o raggiri), mentre la malversazione riguarda la fase successiva, cioè l’uso distorto delle somme già ottenute legittimamente.

Il tentativo del reato di malversazione di erogazione pubblica è punibile?

Sì, il tentativo del reato di malversazione di erogazione pubblica è punibile. Il tentativo è configurabile quando il soggetto compie atti diretti a distrarre i fondi, ma non riesce a realizzare la condotta per cause indipendenti dalla sua volontà.

Ci sono attenuanti specifiche applicabili per il reato di malversazione?

Sì, di  sono attenuanti specifiche applicabili per il reato di malversazione. Può essere applicata l’attenuante di cui all’art. 323-bis c.p., che riduce la pena nei casi di particolare tenuità del fatto.

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