Skip to main content

Indebita percezione di erogazioni pubbliche codice penale

«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. (2) Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.»

Hai bisogno di una consulenza da parte di un Avvocato Penalista a Napoli per questo reato? Allora continua a leggere l’approfondimento!

Articolo 316 ter cp: caso

  1. A) Caio, per ottenere l’erogazione dell’assegno familiare previsto dalla Legge n. 448 del 1998, redige una falsa dichiarazione al ribasso sul proprio reddito. B) Tizio, beneficiario dell’indennità di disoccupazione prevista dalla legge, non comunica all’Inps l’avvenuta assunzione attraverso la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro subordinato, così continuando a percepire il predetto emolumento.

316 ter cp: il soggetto attivo

  1. Chiunque estraneo alla pubblica amministrazione (reato comune) (primo periodo). In dottrina, ha suscitato forti perplessità la collocazione sistematica di questo reato nel Capo I del Titolo II, dedicato ai delitti dei pubblici ufficiali, invece che nel Capo II, concernente i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione. 2. Pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio (reato proprio) (secondo periodo).

Art 316 ter codice penale: bene giuridico tutelato

  1. Buon andamento della pubblica amministrazione (ente erogatore); 2. Corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica.

Articolo 316 ter codice penale: elemento oggettivo

  1. Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (condotta commissiva). Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all’art. 640 bis cod. pen. (clausola di riserva o sussidiarietà).

Una delle forme di integrazione del reato attiene alla presentazione di documenti e/o dichiarazioni falsi, o comunque inveritieri.

 Viene quindi sanzionata la condotta diretta ad influire negativamente sulla libera formazione della volontà della pubblica amministrazione dello Stato (ma anche dell’Unione europea) circa le valutazioni che la stessa compie in ordine all’indirizzo delle risorse a scopi di interesse generale (Caso A).

La falsità può essere sia materiale che ideologica.

La differenza tra falso materiale e falso ideologico risiede nella tipologia di condotta: il falso materiale consiste nell’alterazione fisica del documento o nella creazione dal nulla di un documento; il falso ideologico consiste invece nell’attestazione di circostanze non veritiere in un documento formalmente genuine (cioè non materialmente falsificato).

  1. Omissione di informazioni dovute (condotta omissiva).

La seconda forma di integrazione del reato consiste nella mancata comunicazione di dati obbligatori, previsti dalla normativa come condizione per la concessione di fondi (Caso B). Non qualsiasi omissione rileva penalmente, ma solo quelle conseguenti a uno specifico obbligo informativo. Anche l’omissione, quindi, può comportare un indebito vantaggio economico posto a carico della collettività (Cass. SS.UU. 7537/2011).

  1. Indebito conseguimento, per sé o per altri, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (evento).

Il reato è di evento: occorre che il beneficio sia effettivamente ottenuto in maniera indebita. Se il vantaggio spettava comunque al richiedente, il reato non si configura.

Stai cercando un avvocato esperto in reati contro la pubblica amministrazione a Napoli? Contattaci ora, approfondiremo il tuo caso!

Elemento soggettivo

Il reato è punibile a titolo di dolo generico, sufficiente la consapevolezza della falsità o dell’omissione e del conseguimento indebito.

Oggetto materiale del reato

Contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Sanzione amministrativa art 316 ter cp: Consumazione e tentativo

Il reato si consuma nel momento in cui viene conseguita l’indebita erogazione, purché superiore a € 3.999,96. Al di sotto di questa soglia si applica solo una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il tentativo è ammissibile. (Cass. 31223/2021).

Circostanze

È applicabile l’attenuante di cui all’art. 323-bis c.p., che prevede che la pena sia ridotta fino a un terzo quando il fatto è di particolare tenuità, cioè quando l’importo percepito o distratto è modesto, il danno arrecato è limitato e le modalità della condotta mostrano una scarsa offensività; l’eventuale valutazione e operatività di tale attenuante dipendono dalle concrete circostanze del caso.

Se sei indagato o coinvolto in un procedimento per art. 316-ter c.p., è fondamentale affidarsi subito a un avvocato penalista esperto in reati contro la Pubblica Amministrazione. Il nostro Studio Legale Penale a Napoli, offre assistenza legale riservata e qualificata, valutando le circostanze concrete e le possibili strategie difensive.

FAQ sull’indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Che cos’è l’indebita percezione di erogazioni pubbliche?

L’indebita percezione di erogazioni pubbliche è il reato commesso da chi ottiene fondi pubblici presentando dichiarazioni o documenti falsi, oppure omettendo informazioni dovute.

Qual è la pena prevista per l’indebita percezione di erogazioni pubbliche?

La pena base per l’indebita percezione di erogazioni pubbliche è la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con aumenti nei casi aggravati.

Chi può commettere il reato riportato all’articolo 316-ter del codice penale?

Il reato riportato all’articolo 316-ter del codice penale può essere commesso da chiunque, compresi i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

Qual è la differenza tra la truffa aggravata e il reato di indebita percezione  per il conseguimento di erogazioni pubbliche?

La differenza tra la truffa aggravata e il reato di indebita percezione  per il conseguimento di erogazioni pubbliche riguarda il fatto che la truffa aggravata si fonda su artifici o raggiri, mentre l’indebita percezione si realizza anche con la semplice omissione di informazioni dovute.

Il tentativo di indebita percezione di erogazioni pubbliche è punibile?

Sì, il tentativo di indebita percezione di erogazioni pubbliche è punibile quando l’agente compie atti idonei a ottenere indebitamente i fondi, ma l’evento non si verifica.

Ci sono attenuanti specifiche previste dall’art 316 ter cp?

Sì, ci sono attenuanti specifiche previste dall’art 316 ter cp; è infatti applicabile l’attenuante dell’art. 323-bis c.p. nei casi di particolare tenuità.

Hai bisogno di un Avvocato esperto?

Contattaci e troveremo una soluzione al tuo caso