Guidare in stato di ebbrezza è una delle violazioni più gravi previste dal Codice della Strada. Non solo perché mette a rischio la sicurezza propria e altrui, ma anche perché comporta pesanti conseguenze penali, amministrative e civili.
Essere trovati positivi all’alcol test, infatti, può avere conseguenze come la sospensione della patente, la confisca del veicolo, fino all’apertura di un procedimento penale con condanna sulla fedina penale.
Spesso, però, chi viene fermato non conosce nel dettaglio i propri diritti e i limiti previsti dalla legge.
In questo articolo lo Studio Legale Passante di Napoli analizza in modo chiaro e approfondito cosa prevede la normativa italiana, come si svolge il test, quali sono le soglie di rilevanza penale e, soprattutto, quali strumenti difensivi sono a disposizione di chi si trova coinvolto in un simile episodio.
Cos’è l’alcol test e come viene effettuato?
L’alcol test, o etilometro, è lo strumento utilizzato dalle Forze dell’Ordine per verificare la presenza di alcol nel sangue di un conducente.
Il suo funzionamento si basa sull’analisi dell’aria espirata: la concentrazione rilevata viene espressa in grammi di alcol per litro di sangue (g/l). Il limite massimo consentito dalla legge italiana è di 0,5 g/l, come stabilito dall’art. 186 del Codice della Strada.
La procedura di accertamento deve avvenire nel rispetto di regole precise:
- il test deve essere eseguito con strumenti omologati e regolarmente tarati;
- il soggetto deve essere informato del diritto alla presenza di un difensore di fiducia (art. 114 disp. att. c.p.p.);
- devono essere effettuate due misurazioni a distanza di 5 minuti l’una dall’altra, per garantire attendibilità e correttezza del dato.
La mancata osservanza di queste regole può comportare l’invalidità del test e, di conseguenza, l’annullamento delle sanzioni. Ecco perché, in caso di contestazione, è fondamentale rivolgersi tempestivamente a un avvocato esperto in diritto della circolazione.
I limiti di tasso alcolemico e le sanzioni previste per chi è alla guida
L’art. 186 del Codice della Strada distingue tre diverse fasce di violazione, in base alla quantità di alcol presente nel sangue. Ognuna comporta conseguenze diverse, che possono andare da una semplice sanzione amministrativa fino alla condanna penale.
Tasso tra 0,5 e 0,8 g/l – Sanzione amministrativa
In questa fascia, la condotta è qualificata come illecito amministrativo, e non come reato. Le sanzioni previste sono:
- multa da 543 a 2.170 euro;
- sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
- decurtazione di 10 punti dalla patente.
Non è prevista la confisca del veicolo né l’arresto. Tuttavia, la sospensione della patente può avere gravi ricadute sulla vita lavorativa, soprattutto per chi utilizza l’auto per motivi professionali.
Tasso tra 0,8 e 1,5 g/l – Reato penale
Superato lo 0,8 g/l, la violazione assume rilevanza penale. Il conducente commette un reato contravvenzionale, punito con:
- ammenda da 800 a 3.200 euro;
- arresto fino a 6 mesi;
- sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;
- confisca del veicolo, se di proprietà del conducente.
In questi casi, il Prefetto dispone immediatamente la sospensione provvisoria della patente, e il conducente viene convocato per un eventuale procedimento penale davanti al Giudice Monocratico.
Tasso superiore a 1,5 g/l – Reato penale aggravato
Si tratta della fascia più grave, che comporta pene molto più severe:
- ammenda da 1.500 a 6.000 euro;
- arresto da 6 mesi a 1 anno;
- sospensione della patente da 1 a 2 anni;
- confisca obbligatoria del veicolo;
- revoca della patente in caso di recidiva nel biennio.
Le pene vengono raddoppiate in caso di incidente stradale, anche senza feriti. Inoltre, il veicolo può essere immediatamente sequestrato e il conducente denunciato a piede libero.
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Cosa succede se ti rifiuti di sottoporti all’alcol test
Il rifiuto di sottoporsi all’alcol test non evita la sanzione, anzi. Secondo l’art. 186, comma 7, del Codice della Strada, chi si rifiuta è punito con le stesse pene previste per la fascia più alta (oltre 1,5 g/l):
- ammenda da 1.500 a 6.000 euro;
- arresto da 6 mesi a 1 anno;
- sospensione della patente da 1 a 2 anni;
- confisca del veicolo.
Inoltre, il rifiuto è interpretato come indizio di colpevolezza e può aggravare la posizione dell’imputato nel processo. La giurisprudenza di Cassazione ha più volte confermato che la condotta di rifiuto “non può essere considerata neutra”, ma come un tentativo di elusione dell’accertamento.
Aggravanti e casi speciali
Il legislatore prevede circostanze aggravanti in alcune situazioni specifiche:
- guida in ore notturne (22.00 – 7.00): aumento di un terzo della pena;
- coinvolgimento in incidente stradale: raddoppio delle pene e sospensione patente fino a 4 anni;
- conducenti neopatentati o professionali: limite di 0,0 g/l (tolleranza zero).
Per i conducenti professionisti, come autotrasportatori, tassisti o operatori NCC, la violazione può determinare anche la revoca della licenza professionale e la segnalazione all’autorità competente.
Il procedimento amministrativo e penale per guida in stato di ebbrezza
Dopo il test positivo, vengono avviate due procedure parallele:
1. Procedimento amministrativo
Il Prefetto riceve il verbale e dispone la sospensione cautelare della patente in via immediata, in attesa della decisione finale. L’interessato ha il diritto di presentare ricorso entro 10 giorni per contestare la misura, con l’assistenza di un avvocato.
2. Procedimento penale
Se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l, il reato viene perseguito penalmente. Il Pubblico Ministero può proporre il patteggiamento (art. 444 c.p.p.), la messa alla prova o la lavorazione di pubblica utilità (art. 186, comma 9-bis C.d.S.), che consente l’estinzione del reato con la riduzione della sospensione della patente alla metà.
Come difendersi da un’accusa di guida in stato di ebbrezza?
Una difesa efficace si basa su una verifica tecnica e procedurale accurata. Un avvocato esperto può contestare l’attendibilità del test o la legittimità dell’accertamento.
Ecco le principali strategie difensive adottate da me in quanto Avvocato penalista a Napoli:
- verifica della taratura e omologazione dell’etilometro (art. 379 Regolamento C.d.S.);
- accertamento del rispetto dei 5 minuti tra le due prove previste dalla norma;
- assenza di informativa sui diritti di difesa (nullità dell’atto);
- valutazione di condizioni fisiologiche particolari (uso di farmaci, reflusso gastroesofageo, errori di misura);
- richiesta di archiviazione o proscioglimento se emergono vizi formali.
Ogni caso deve essere analizzato singolarmente, perché anche un piccolo errore procedurale può rendere inutilizzabile la prova in giudizio.
Lo Studio Legale Passante assiste privati e imprese in tutti i procedimenti derivanti da violazioni del Codice della Strada, con particolare attenzione ai casi di guida in stato di ebbrezza. L’obiettivo è garantire una difesa tecnica solida, basata su un’analisi giuridica e scientifica approfondita degli atti.
Interveniamo sin dalle prime fasi dell’accertamento, supportando il cliente nella redazione delle memorie difensive, nei ricorsi al Prefetto o al Giudice di Pace e nella gestione del procedimento penale.
In molti casi, una corretta assistenza può ridurre significativamente le sanzioni o evitare conseguenze più gravi come la confisca o la revoca della patente.
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