Violazione degli obblighi di assistenza familiare: analisi estesa dell’articolo 570 del codice penale.
Come Avvocato penalista a Napoli, esperto anche in tutela familiare, ho seguito numerose vicende in cui è stato fatto ricorso all’art. 570 c.p. (“violazione degli obblighi di assistenza familiare”).
Qui desidero offrirti una disamina approfondita sui temi principali di questo delicato argomento: che cosa prevede la normativa, quali sono i requisiti e le condotte tipiche che integrano il reato, come procedere se sei la persona offesa ed, infine, quali conseguenze rischia chi si sottrae a tali obblighi.
Articolo 570 c.p. fondamento e scopo della norma.
L’articolo 570 c.p. appartiene alla categoria dei delitti contro la famiglia e incide su un dovere primario: l’obbligo di assistenza familiare.
Questo dovere consiste nel prestare sostegno morale, materiale, educativo e sanitario ai familiari che si trovano in condizione di bisogno. La norma tutela soggetti deboli nei rapporti familiari — spesso minorenni, disabili, anziani — che hanno diritto a un sostegno continuo e non occasionale.
La ratio è duplice: proteggere i vincoli di solidarietà interna alla famiglia e impedire che chi è obbligato — per status o ruolo — abbandoni i propri doveri, lasciando il familiare in una condizione precaria o di bisogno.
Lo Stato interviene penalmente per garantire che l’assistenza non resti solo un principio astratto, ma prestazione effettiva e continuativa.
Cosa prevede in concreto l’art. 570 c.p.? Testo e requisiti.
Il testo dell’art.570 c.p. recita:
«Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge»
Perché la norma trovi applicazione devono sussistere, dunque, i seguenti requisiti:
- Qualità soggettiva obbligatoria: deve sussistere un vincolo familiare qualificato (coniugio, rapporto genitore‑figlio, potestà, tutela, curatela, misure di protezione).
- Obbligo giuridico specifico: l’imputato deve essere tenuto a prestare assistenza morale, materiale, educativa o sanitaria.
- Condotta omissiva: l’omissione dell’adempimento dell’obbligo: non serve necessariamente un’azione attiva del soggetto agente.
- Elemento soggettivo: dolo generico o colpa.
- Conseguenza dannosa: Per la configurazione del primo comma non è necessario il verificarsi di una conseguenza dannosa, trattandosi di un reato di mera condotta. Nel secondo comma, invece, il reato si realizza quando si verifica l’evento consistente nella mancanza dei mezzi di sussistenza necessari ai soggetti ivi indicati.
Reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare: condotte ricompresse nella fattispecie e limiti dell’omissione.
Ma quali sono le condotte ricompresse nella fattispecie e i limiti dell’omissione dell’assistenza familiare?
Le situazioni tipiche riguardano:
- mancata erogazione di somme dovute per vitto, abbigliamento, spese di alloggio;
- omesso contributo per cure mediche o terapie indispensabili;
- rifiuto di fornire cure assistenziali (igiene, somministrazione farmaci, mobilità);
- assenza di supporto educativo o morale nei casi in cui si renda necessario;
- altre situazioni che di volta in volta possono essere messe all’attenzione del giudice.
Tuttavia, non ogni omissione è punibile. È necessario che l’assenza di assistenza superi la mera occasionalità e costituisca un comportamento persistente, non giustificato da cause legittime (malattia sopravvenuta, impedimenti obiettivi e debitamente provati).
La giurisprudenza non richiede che l’abbandono provochi un danno concreto.
Inoltre, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare si configura anche in assenza di un provvedimento giudiziale che imponga al genitore il pagamento di una somma per il mantenimento del figlio minore (nel qual caso entrerebbe in azione il successivo art. 570 bis c.p.), in virtù della generale obbligatorietà del dovere di sostentamento nei confronti del minore (Cassazione penale, sentenza n. 30550/2025).Come agire per violazione degli obblighi di assistenza familiare se sei la persona offesa?
Se sei la persona che avrebbe dovuto ricevere assistenza, e ritieni che l’obbligo non sia stato adempiuto, puoi intervenire con i seguenti passi:
- Raccogliere prove documentali: certificati medici, spese sostenute, testimonianze, letture contabili, corrispondenza tra le parti.
- Invio di un’ingiunzione o diffida legale, mediante raccomandata A/R o atto notificato, per intimare l’adempimento entro un termine ragionevole.
- In caso di insuccesso, presentare denuncia-querela in sede penale opponendo la violazione dell’art. 570 c.p., corredando l’istanza con documentazione e indicazioni circostanziate.
- Costituirsi parte civile nel processo penale mediante un avvocato, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
- Integrare, ose necessario, l’azione penale con azione civile (ex art. 443 c.c. in tema di obblighi alimentari, richiesta di esecuzione forzata, risarcimento del danno).
Il termine per proporre querela è di tre mesi decorrenti generalmente dal giorno in cui la persona offesa ha avuto piena conoscenza del fatto, salvo che il reato sia procedibile d’ufficio (nel qual caso la querela può non essere necessaria).
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Violazione dell’obbligo di assistenza familiare: conseguenze penali e sanzionatorie.
La condanna per violazione dell’obbligo di assistenza comporta l’applicazione delle pene previste:
- Reclusione fino ad un anno o multa da € 103 a € 1.032.
- In caso di grave nocumento, può integrarsi la commissione di un aggravante o di ulteriori reati.
Il giudice può anche irrogare misure accessorie: interdizione da cariche familiari, obbligo di pubblicazione della sentenza, condanna al risarcimento alla parte civile. Ogni condanna penale ha riflessi non solo giuridici, ma spesso patrimoniali, reputazionali e sociali per il condannato.
In conclusione, l’art. 570 c.p. interviene su un obbligo essenziale alla coesione familiare: l’assistenza reciproca. Per chi è obbligato, non adempiere significa esporsi a gravi conseguenze penali. Per la persona offesa, è fondamentale muoversi con tempestività, raccogliere prove solide e avvalersi di un supporto legale qualificato.
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FAQ
Cosa si intende per “obblighi di assistenza familiare” ai sensi dell’articolo 570 del Codice Penale?
Per “obblighi di assistenza familiare” ai sensi dell’articolo 57o del codice penale si intendono non solo i doveri economici (come il pagamento dell’assegno di mantenimento), ma anche quelli morali e materiali, legati alla cura, al sostegno e alla responsabilità familiare.
L’articolo 570 del Codice Penale punisce, dunque, chiunque, in violazione di un obbligo giuridico derivante dalla legge o da un provvedimento del giudice, fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti, al coniuge o agli ascendenti. La norma tutela i soggetti economicamente più deboli del nucleo familiare, e la sua violazione può integrare un vero e proprio reato.
Quali sono le condotte che possono costituire reato secondo l’art. 570 c.p.?
Le condotte che possono costituire reato secondo l’art. 570 c.p. includono, ad esempio: il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento disposto dal giudice per i figli o il coniuge separato (art. 570 bis c.p.); l’abbandono materiale e morale del coniuge o dei figli; la sottrazione volontaria al dovere di contribuire al sostentamento di familiari non autosufficienti.
Non serve che il comportamento sia violento o aggressivo: anche l’omissione reiterata e consapevole, come il mancato invio di denaro nonostante le possibilità economiche lo consentano, può configurare il reato. L’elemento centrale è la volontà di sottrarsi a un dovere giuridicamente rilevante.
Cosa può fare la persona offesa in caso di violazione degli obblighi familiari?
La persona offesa, in caso di violazione degli obblighi familiari, può sporgere denuncia presso le autorità competenti (Carabinieri, Polizia o Procura della Repubblica). È consigliabile, in ogni caso, farsi assistere da un avvocato per valutare la sussistenza del reato e presentare querela in maniera corretta.
È possibile inoltre agire in sede processuale per il recupero delle somme non versate o per richiedere la modifica delle condizioni economiche nei casi in cui la situazione lo renda necessario. Se la persona offesa ha un reddito basso, può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per essere difesa gratuitamente da un avvocato iscritto nelle liste del gratuito patrocinio.
Quali sono le conseguenze per chi viola l’articolo 570 del Codice Penale?
Ti stai chiedendo quali sono le conseguenze per chi viola l’articolo 570 del Codice Penale? La violazione dell’articolo 570 c.p. è punita con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro, salvo che il fatto costituisca un reato più grave. Tuttavia, in caso di persistente inadempienza, le pene possono essere più severe (si pensi all’art. 570-bis c.p., che prevede pene aumentate in presenza di obblighi derivanti da provvedimenti del giudice).
È importante precisare che non è sufficiente il semplice inadempimento: il giudice dovrà verificare l’effettiva possibilità economica del soggetto obbligato e la volontarietà della condotta. In caso di condanna, il soggetto può riportare una condanna penale, con tutte le conseguenze del caso, anche sul piano reputazionale e lavorativo.

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