La vicenda e la questione di legittimità costituzionale
Con la sentenza n. 166 del 2026, la Corte costituzionale è stata chiamata a esaminare la compatibilità con l’art. 3 Cost. dell’art. 100, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
La questione traeva origine dalla richiesta, formulata dalla Polizia municipale di Macerata, di ottenere l’assegnazione definitiva di un veicolo confiscato in seguito a un procedimento penale relativo a un reato in materia di stupefacenti. Il bene era stato sottoposto a sequestro nell’ambito di un’operazione antidroga e la confisca era stata disposta con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 18 marzo 2025. Nell’ottobre dello stesso anno, la Polizia municipale aveva manifestato interesse a utilizzare il veicolo per lo svolgimento di servizi di contrasto agli stupefacenti, pur non avendolo impiegato durante la precedente fase del sequestro.
L’art. 100, comma 4, disciplina l’assegnazione dei beni confiscati prevedendo, in particolare, che i beni già utilizzati dagli organi di polizia nell’attività di contrasto agli stupefacenti possano essere loro assegnati in via definitiva. La disposizione contempla inoltre la possibilità di assegnazione, su richiesta, ad associazioni, comunità o enti impegnati nel recupero delle persone tossicodipendenti.
Il giudice rimettente riteneva irragionevole l’esclusione degli organi di polizia che, pur essendo interessati all’impiego del bene per finalità istituzionali, non lo avessero utilizzato durante il sequestro. Tale preclusione avrebbe determinato una differenza di trattamento non giustificata tra amministrazioni potenzialmente in grado di perseguire le medesime finalità pubbliche. Inoltre, il criterio normativo avrebbe potuto indurre gli organi di polizia a richiedere tempestivamente l’uso provvisorio dei beni sequestrati, anche al fine di acquisire la possibilità di ottenerne successivamente l’assegnazione definitiva.
Il rimettente prospettava altresì una disparità di trattamento rispetto ad altre discipline che consentono l’assegnazione di beni sottoposti a confisca o ad altre misure ablative secondo criteri differenti. La Corte ha dichiarato non fondata la questione, valorizzando la discrezionalità legislativa nella disciplina della destinazione dei beni confiscati e individuando nella continuità dell’utilizzazione operativa una giustificazione non irragionevole del criterio previsto dalla disposizione censurata.
La Corte ha esaminato anche il possibile rilievo dello ius superveniens, costituito dalla modifica dell’art. 73, comma 7-bis, del testo unico sugli stupefacenti ad opera del decreto-legge n. 23 del 2026, convertito nella legge n. 54 del 2026. La sopravvenienza non ha inciso sulla rilevanza della questione, poiché il veicolo risultava comunque sequestrato nell’ambito di un’operazione antidroga.
La destinazione dei beni confiscati: regola generale e discipline derogatorie
Per comprendere la portata della decisione è necessario muovere dalla distinzione tra il regime ordinario di destinazione dei beni confiscati e le ipotesi nelle quali il legislatore ne consente l’assegnazione per finalità specifiche.
La Corte ricorda che la vendita costituisce, nel sistema delineato dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e dalla normativa collegata, la destinazione ordinaria dei beni confiscati. Ciò non significa, tuttavia, che la vendita rappresenti una soluzione inderogabile: il legislatore può prevedere regimi speciali che consentano di destinare determinati beni a soggetti pubblici o privati, quando tale soluzione risulti funzionale al perseguimento di particolari obiettivi.
La sentenza n. 208/2023, richiamata dalla Corte, conferma che le forme di assegnazione speciale costituiscono opzioni normative ammissibili, la cui ragionevolezza deve essere valutata in relazione alle finalità perseguite dalla specifica disciplina.
Da questa premessa discende una prima indicazione di metodo: non è necessario che tutte le discipline di destinazione dei beni confiscati siano riconducibili a un unico criterio generale di assegnazione. Il legislatore può differenziare il regime applicabile in ragione delle caratteristiche dei beni, della tipologia di confisca, dei soggetti beneficiari e delle finalità pubbliche che intende realizzare.
La presenza di regimi derogatori non determina, pertanto, l’esistenza di un principio costituzionale generale in forza del quale ogni bene confiscato debba essere assegnato, in via preferenziale, ad un’amministrazione pubblica interessata al suo utilizzo istituzionale. Né implica che ogni soggetto pubblico potenzialmente idoneo debba poter concorrere all’assegnazione alle stesse condizioni.
La ragionevolezza della preferenza per gli organi di polizia già utilizzatori
La Corte riconosce innanzitutto che la destinazione dei beni confiscati rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore. Tale discrezionalità non è sottratta al controllo di costituzionalità, ma consente di adottare soluzioni differenziate, purché non manifestamente irragionevoli e coerenti con gli obiettivi perseguiti.
Nel caso in esame, la preferenza accordata agli organi di polizia che abbiano già utilizzato il bene durante il sequestro risponde, secondo la Corte, a esigenze concretamente individuabili.
In primo luogo, il criterio favorisce la continuità dell’utilizzazione operativa. Quando un bene è già impiegato da un organo di polizia nell’attività di contrasto agli stupefacenti, la sua assegnazione definitiva al medesimo soggetto permette di proseguire un utilizzo già avviato, senza interrompere l’attività istituzionale per la quale il bene era stato acquisito in uso.
In secondo luogo, la disciplina incentiva gli organi di polizia a valutare tempestivamente l’interesse all’utilizzo dei beni sottoposti a sequestro e a richiederne l’assegnazione provvisoria quando ne ricorrano i presupposti. Tale tempestività può contribuire a ridurre i costi di custodia e a preservare il valore economico del bene, evitando che il protrarsi della procedura ne determini il deterioramento o l’obsolescenza.
Il criterio temporale e funzionale adottato dal legislatore non è quindi privo di una giustificazione: esso collega la possibilità di ottenere l’assegnazione definitiva a un impiego già concretamente avviato e consente di valorizzare l’attività svolta durante la fase del sequestro.
La posizione dell’organo di polizia che manifesti interesse soltanto dopo la confisca è diversa, nella prospettiva della Corte, proprio perché non è caratterizzata dalla medesima esigenza di assicurare la prosecuzione di un utilizzo in corso. L’assegnazione a tale soggetto potrebbe certamente risultare utile per le finalità istituzionali, ma questa utilità potenziale non è sufficiente a rendere costituzionalmente necessaria la sua equiparazione all’organo che abbia già impiegato il bene.
Il diverso regime degli enti impegnati nel recupero delle persone tossicodipendenti
Un passaggio significativo riguarda la possibilità di assegnare i beni alle associazioni, alle comunità e agli enti impegnati nel recupero delle persone tossicodipendenti anche quando questi soggetti non abbiano utilizzato il bene durante il sequestro.
A prima vista, tale previsione potrebbe apparire incoerente: se la continuità dell’utilizzazione giustifica la preferenza per l’organo di polizia che abbia già avuto in uso il bene, perché consentire l’assegnazione a un ente di recupero che non lo abbia precedentemente utilizzato?
La Corte supera l’obiezione considerando la diversità delle finalità e delle modalità di destinazione contemplate dalla disciplina. Nel caso degli organi di polizia, il criterio mira a preservare la continuità di un’attività operativa già avviata. Per gli enti impegnati nel recupero delle persone tossicodipendenti, invece, rileva la possibilità di destinare il bene a una finalità sociale specifica.
La diversità di trattamento non è quindi necessariamente contraddittoria, poiché i due percorsi rispondono a esigenze differenti. Inoltre, la Corte osserva che gli enti interessati al recupero possono contribuire al perseguimento di tale finalità anche attraverso la vendita del bene e l’impiego delle somme ricavate.
Il sistema non impone, pertanto, che ogni finalità pubblica o sociale sia realizzata attraverso l’assegnazione diretta del bene. La disciplina contempla modalità diverse, il cui coordinamento è rimesso alle scelte legislative.
La possibilità di assegnazione agli enti di recupero non impone, quindi, di estendere agli organi di polizia non precedentemente utilizzatori l’accesso all’assegnazione definitiva: le due forme di destinazione rispondono a funzioni diverse.
Il principio di eguaglianza e la pertinenza del tertium comparationis
Il rimettente aveva richiamato discipline relative a beni connessi a reati informatici, illeciti tributari e criminalità organizzata, oltre all’art. 86-bis disp. att. c.p.p. La Corte esclude che tali regimi offrano un termine di comparazione pertinente: differiscono per presupposti, tipologia dei beni, beneficiari e vincoli di destinazione.
Ai fini dell’art. 3 Cost. non basta una somiglianza astratta, come la possibilità di assegnare beni confiscati a soggetti pubblici o privati; occorre omogeneità rispetto alla differenza contestata. In linea con la giurisprudenza richiamata (sentenze n. 54 e n. 85 del 2026), l’eterogeneità delle discipline impedisce di ricavarne un criterio generale applicabile all’art. 100, comma 4.
Discrezionalità legislativa, vendita e limiti della decisione
La Corte non è chiamata a individuare l’assegnazione amministrativamente più efficiente nel singolo caso, ma a verificare che il criterio legislativo non sia irragionevole. La preferenza per il precedente utilizzatore è funzionale alla continuità dell’impiego e può incentivare richieste tempestive, con effetti sulla custodia e sulla conservazione del bene. Ciò non significa che un altro organo di polizia non possa essere in concreto in grado di valorizzarlo meglio.
Sotto questo profilo, la motivazione lascia un margine di discussione: quando il precedente utilizzatore non sia più interessato, o un altro organo possa impiegare efficacemente il bene, l’esclusione di ogni richiesta alternativa può apparire poco flessibile. Nel caso concreto, il rimettente aveva segnalato anche l’elevato chilometraggio del veicolo. L’obiezione riguarda però l’opportunità di una diversa disciplina; non dimostra, da sola, che quella vigente oltrepassi i limiti della discrezionalità legislativa.
La vendita resta l’alternativa ordinaria in mancanza di una richiesta di assegnazione conforme alla legge. Le somme ricavate sono ripartite tra i Ministeri dell’interno e della salute, con vincolo della quota di quest’ultimo al recupero delle persone tossicodipendenti.
Considerazioni conclusive
La sentenza n. 166/2026 ribadisce che la destinazione dei beni confiscati non risponde a un modello costituzionalmente obbligato, ma può essere regolata dal legislatore attraverso criteri differenziati, purché coerenti con le finalità della disciplina. In questo quadro, la preferenza per gli organi di polizia che abbiano già utilizzato il bene durante il sequestro è ritenuta ragionevole perché favorisce la continuità dell’impiego e incentiva una tempestiva presa in carico. Né le discipline richiamate dal giudice rimettente, caratterizzate da presupposti e finalità eterogenei, consentono di ravvisare una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante. La soluzione, tuttavia, non esclude che il legislatore possa introdurre criteri più flessibili per i casi in cui il precedente utilizzatore non sia interessato e un diverso organo sia in grado di assicurare un’effettiva utilità del bene. Si tratta però di una possibile scelta di politica legislativa, non di un esito imposto dal giudizio di costituzionalità.
(fonte Rivista Diritto e Giustizia)
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