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Avvocato per contravvenzioni e reati ambientali

La tutela dell’ambiente, nelle sue varie forme, è un argomento che dovrebbe riguardare l’intera collettività. A tale assunto, tuttavia, spesso si è contrapposta la necessità di contemperare esigenze convenzionali altrettanto meritevoli di attenzione, nel sistema di norme e valori posti a fondamento di un determinato assetto sociale. L’evoluzione tecnologica – in maniera esponenziale negli ultimi decenni – si è focalizzata principalmente sul valore della produttività sfrenata, vera e propria linfa vitale della moderna società capitalistica. Tale condizione, però, ha comportato anche alcune rilevanti conseguenze sfavorevoli. Ci si riferisce, naturalmente, alla sostenibilità ambientale del modello di sviluppo adottato dalla maggior parte delle economie mondiali. La rinnovata sensibilità sui temi ambientali ha trovato in Italia un importante riconoscimento normativo, in primis, con la recente riforma costituzionale del 2021, che ha interessato sia la parte relativa ai principi fondamentali della Carta stessa (art. 9), sia quella riservata alle norme in tema di libertà di iniziativa economica (art. 41). Tuttavia, appare superfluo evidenziare che la strada segnata da questi pur importanti traguardi normativi – diremmo di indirizzo politico legislativo – è tutt’altro che spianata, e sconta soprattutto le resistenze che si incontrano nel convertire politiche industriali consolidate nonché le difficoltà legate allo sfruttamento di risorse ambientali difficilmente surrogabili, quantomeno nel brevissimo periodo. Come avvocato esperto in diritto e illeciti contro l’ambiente, lavoro ogni giorno presso il mio studio legale a Napoli per aiutare le aziende a navigare le complessità del diritto ambientale e a gestire efficacemente le questioni relative agli illeciti ambientali.

Tutela dell’ambiente e disciplina penalistica: reati ambientali e responsabilità penali

In questa cornice di riferimento, si intende approfondire la disciplina penalistica in materia ambientale, applicabile anche alle persone giuridiche grazie all’introduzione dell’art. 25 undecies nel decreto legislativo n. 231 del 2001. Le modalità attuative della maggior parte dei reati ambientali presuppone necessariamente un’organizzazione sotto forma di struttura societaria. Desta, allora, qualche perplessità il ritardo con cui sono stati inseriti i reati ambientali nel catalogo dei “reati 231”. Infatti, solo nel 2011 (dunque un decennio dopo) con il d.lgs. n. 121 di recepimento della direttiva europea 2008/99/CE, è stata colmata la lacuna normativa mediante l’inserimento dell’art. 25 undecies nel D.lgs., con cui si ascrive all’ente la responsabilità anche per i reati ambientali. Tale ritardo è certamente dovuto alla scelta di non appesantire eccessivamente gli oneri di compliance per le imprese. Tuttavia, le successive istanze sociali, in uno alla necessità di allinearsi al diritto comunitario, hanno imposto un cambio di rotta, nel senso di acquisire una maggiore sensibilità sul tema.

Il caso dei reati ambientali colposi

Si pensi, per esempio, allo scarico o alle emissioni in violazione dei limiti tabellari previsti dalla legge, alla contaminazione alla quale non segue bonifica del sito, all’inquinamento derivante da navi oppure ancora ai delitti di inquinamento e disastro ambientale (colposi). In relazione a tali fattispecie, vanno tenute distinte le ipotesi in cui la commissione del reato presupposto sia determinata da ragioni di disorganizzazione aziendale o di trascuratezza gestionale, che non producano particolari esiti vantaggiosi per l’ente, da quelle in cui è possibile valutare l’omissione cautelare in termini di apprezzabile riduzione dei costi. Ebbene, solo in quest’ultima ipotesi è possibile ascrivere anche all’ente una forma di responsabilità sanzionabile, sempreché, beninteso, ricorrano gli altri presupposti come l’assenza di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. D’altra parte, appare opportuno precisare che non solo ciò che sia riconducibile ad un risparmio di spesa può comportare la sussistenza dell’interesse o vantaggio per l’ente. Infatti, anche un’omissione cautelare attuativa di scelte organizzative o gestionali dell’ente lato sensu inadeguate deve considerarsi attuata a vantaggio dello stesso. Di talché, la Cassazione ha chiarito che una condotta che sia coerente con tale scelta e che contribuisca all’attuazione di una siffatta politica imprenditoriale, è indubbia espressione dell’interesse dell’ente. Peraltro, la responsabilità dell’ente è configurabile anche nelle ipotesi in cui l’interesse in vista del quale il reato è stato perpetrato non è esclusivo dell’ente ma concorrente con quello della persona fisica/autore della commissione del reato.

Le modifiche al sistema sanzionatorio della legge n. 68/2015 per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente

Con la riforma di cui alla l. n 68 del 2015, apprezzabili sono stati i passi in avanti compiuti dal legislatore. In particolare, le innovazioni più rilevanti attengono all’introduzione nell’ordinamento di fattispecie di reati di danno o di pericolo concreto di natura delittuosa e, inoltre, al loro inquadramento nell’ambito dei reati presupposto della responsabilità degli enti. Infatti, proprio l’assenza di queste due matrici nell’assetto normativo previgente contribuiva a relegare il diritto penale dell’ambiente ad una dimensione prevalentemente simbolica. Di tal guisa, il diritto penale assumeva un ruolo meramente ancillare rispetto all’impianto normativo/sanzionatorio di carattere amministrativo. Ed è stata soprattutto la spinta proveniente dalla legislazione europea che ha determinato un cambio di passo, nel senso di puntare su uno sviluppo più sostenibile ed improntato a principi di precauzione. È stata così messa in luce la scarsa efficacia dell’apparato repressivo di stampo contravvenzionale soprattutto laddove si limita alla comminazione di sanzioni pecuniarie piuttosto modeste. Con l’ovvia conseguenza di svilire l’efficacia deterrente delle ammende applicate alla persona fisica, che l’imprenditore finisce per considerare come parte dei prevedibili costi che l’azienda deve sostenere per operare in condizioni di relativa impunità. Un ulteriore punctum dolens del previgente sistema di tutela ambientale è stato poi rappresentato dalla mancata predisposizione di sanzioni di natura interdittiva. Come accennato, tali condizioni (esiguità del trattamento sanzionatorio ed assenza di rimedi interdittivi) hanno favorito, in uno alla brevità dei termini di prescrizione propri delle fattispecie contravvenzionali e dalla conseguente applicazione di quegli istituti processuali che contribuiscono alla mitigazione complessiva della pena (oblazione, sospensione condizionale, ecc.), l’affermarsi della c.d. “monetizzazionedel diritto penale ambientale, che risulta di gran lunga più vantaggiosa di quanto non sarebbe la conduzione di una politica d’impresa orientata al rispetto dei precetti normativo-cautelari. Risulta quindi evidente che la predisposizione di un sistema sanzionatorio più adeguato, e che tenga in considerazione la possibilità di estendere la responsabilità alle persone giuridiche – attuato con la riforma del 2015 – sia stato un passaggio indispensabile per contribuire ad arginare il rischio di neutralizzazione delle conseguenze sanzionatorie. L’estensione del sistema attuato dal d.lgs. 231/2001 anche al settore ambientale, consente infatti di contrastare la spersonalizzazione dei centri decisionali, attribuendo un ruolo di responsabilità anche agli apparati decisionali che governano le scelte dell’ente, al fine di scongiurare rischi di commissione dell’illecito al suo interno. Solo per rendere l’idea della delicatezza del tema, in quanto Avvocato esperto in reati edilizi e illeciti con l’ambiente a Napoli, a parer mio, giova richiamare alcuni esempi di quanto possa risultare disastrosa la mancanza di un assetto normativo capace non solo di arginare i rischi per la salute connessi a politiche aziendali – sostanzialmente fuori controllo –, ma anche di orientare in sede preventiva le scelte imprenditoriali nel senso di processi produttivi più virtuosi. Ci si riferisce alle vicende note per quanto disastrose verificatesi negli stabilimenti delle aziende “Eternit” e, più di recente, “Ilva” di Taranto.

L’estinzione delle contravvenzioni di cui all’art. 318 T.U.A., può estendersi all’ente?

Tra le innovazioni introdotte, poi, un particolare cenno va fatto alla introduzione della Parte VI bis nel Testo Unico Ambientale, rubricata “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”. Con la novella in parola, è stata introdotta una nuova modalità di estinzione di quelle contravvenzioni ambientali commesse, che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (art. 318 bis). Attraverso l’adempimento di una determinata prescrizione, in un termine fissato dall’Autorità competente (di durata non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario), infatti, è possibile estinguere la contravvenzione accertata, mediante il compimento di determinate attività, certificate da enti specializzati competenti in materia, e mediante il pagamento di una pena pecuniaria. Lo scopo è, naturalmente, quello di impartire indicazioni vincolanti a chi si sia reso responsabile della commissione di un illecito contravvenzionale, finalizzate alla cessazione della situazione di pericolo, ovvero alla inibizione della prosecuzione dell’attività potenzialmente dannosa o pericolosa per l’ambiente. Il procedimento origina dalla comunicazione ad opera dell’Organo accertatore della notizia di reato relativa alla contravvenzione (art. 318 ter, comma 4). Successivamente, detto procedimento penale viene sospeso, ai sensi dell’art. 318 sexies, fino ai termini indicati per la verifica dell’adempimento. Entro sessanta giorni dal termine stabilito dalla prescrizione impartita dall’Autorità, sempre lo stesso Organo accertatore dovrà assicurarsi che la violazione stessa sia stata eliminata nel rispetto delle prescrizioni indicate. Solo così, il contravventore potrà essere ammesso al beneficio del pagamento in sede amministrativa, entro giorni trenta, di una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione posta in essere. Diversamente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato, l’originario procedimento penale riprenderà il suo corso. Alla luce della rilevanza che il descritto meccanismo possiede anche in relazione alla disciplina di cui al d.lgs. 231/01, occorre interrogarsi sulla sorte dell’imputazione all’ente allorquando la persona fisica autrice del reato acceda ad una siffatta normazione premiale e determini, di tal guisa, l’estinzione del reato di cui all’art. 318 septies. Sul punto, si registrano due differenti posizioni: la prima, minoritaria, ritiene possibile un’estensione dell’estinzione del reato anche a favore dell’ente, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., quale corollario della previsione di cui all’art. 34 del d.lgs. n 231/2001; la seconda, avallata da maggiore dottrina, considera i due profili distinti tra loro, sulla scorta dell’argomento di cui all’art. 8 del d.lgs. stesso, che fa riferimento esclusivamente all’amnistia quando parla della possibilità di estendere la sorte estintiva del reato presupposto anche alla persona giuridica. Se vuoi saperne di più, o se hai la necessità di chiedere il parere di un legale esperto, prenota un appuntamento presso il mio studio legale: posso assisterti in tutto ciò che concerne gli illeciti contro l’ambiente o puoi chiedermi una consulenza anche per reati tributari e fallimentari a Napoli o per altre questioni legali che interessano la tua azienda.

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