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Istigazione alla corruzione: spiegazione chiara dell’art. 322 c.p.

I delitti di corruzione nel diritto penale

I reati di corruzione rappresentano una delle violazioni più gravi del rapporto di fiducia tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Mentre la corruzione vera e propria presuppone un accordo illecito accettato tra le parti, l’istigazione alla corruzione si configura quando tale accordo non si perfeziona: il pubblico ufficiale o il privato respingono la proposta o la richiesta.

Il legislatore, tuttavia, punisce ugualmente la condotta perché espressiva di un pericolo concreto per l’imparzialità della funzione pubblica.

La norma di riferimento: art. 322 c.p.

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319.”

Esempio pratico di istigazione alla corruzione

Tizio, per ottenere un parere favorevole alla concessione di una licenza commerciale, promette a un componente della commissione comunale una somma di denaro. Il funzionario, tuttavia, rifiuta l’offerta.

In questo caso, non si perfeziona la corruzione, ma si configura il reato di istigazione alla corruzione.

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Chi può commettere il reato di istigazione alla corruzione

Il reato può assumere due forme:

  • Istigazione passiva, quando è il privato a offrire o promettere denaro o altra utilità al pubblico ufficiale;
  • Istigazione attiva, quando è il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio a sollecitare un’offerta o promessa illecita.

Entrambe le condotte sono punite, purché non si realizzi l’accordo corruttivo.

Il bene giuridico tutelato

La norma tutela:

  • l’imparzialità, correttezza e probità dei pubblici funzionari;
  • il buon andamento e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, evitando che l’integrità dell’azione amministrativa sia messa anche solo in pericolo.

Come si configura il reato di istigazione alla corruzione?

L’art. 322 c.p. prevede diverse ipotesi, a seconda della direzione dell’istigazione e della natura dell’atto oggetto dell’accordo illecito.

1. Offerta o promessa da parte del privato (istigazione passiva)

  • Se l’offerta riguarda l’esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale → si applica la pena dell’art. 318 c.p., ridotta di un terzo (corruzione impropria).
  • Se mira a indurlo a omettere o ritardare un atto d’ufficio o a compiere un atto contrario ai doveri → si applica la pena dell’art. 319 c.p., ridotta di un terzo (corruzione propria).

2. Sollecitazione da parte del pubblico ufficiale (istigazione attiva)

  • Se il funzionario sollecita una promessa o dazione per l’esercizio delle proprie funzioni → si applica l’art. 318 c.p., ridotto di un terzo.
  • Se sollecita denaro o vantaggi per omettere o compiere atti contrari ai doveri d’ufficio → si applica l’art. 319 c.p., ridotto di un terzo.

In tutti i casi, la condotta deve essere seria e idonea a compromettere l’integrità del pubblico ufficiale o del privato.

Offerte manifestamente irrisorie o palesemente ironiche non configurano reato (Cass. 46494/2019).

Elemento soggettivo

Il reato è punito a titolo di dolo specifico, cioè con la volontà e consapevolezza di indurre o sollecitare il compimento di un atto illecito.

Non è necessario che la persona offerta accetti la promessa, poiché l’offensività risiede già nella proposta o nella sollecitazione.

Oggetto materiale del reato

Come nelle altre ipotesi corruttive, l’oggetto materiale del reato è costituito da denaro o altra utilità, materiale o immateriale, che abbia un valore economico o morale apprezzabile.

La modicità dell’offerta non esclude di per sé la punibilità, ma può essere valutata come indice della serietà della condotta.

Tuttavia, l’offerta priva di ogni credibilità o di valore del tutto irrisorio è penalmente irrilevante.

Consumazione e tentativo di istigazione alla corruzione

L’istigazione alla corruzione si consuma:

  • nel luogo e nel momento in cui l’offerta è posta a disposizione del pubblico ufficiale;
  • oppure, nel caso di promessa, quando il funzionario viene a conoscenza del contenuto della proposta.

Il tentativo non è configurabile, poiché l’art. 322 c.p. già punisce un comportamento “tentato” rispetto alla corruzione effettiva.

Punire anche il tentativo di istigazione significherebbe introdurre un “tentativo del tentativo”, che il codice penale esclude.

Circostanze attenuanti previste

Alla fattispecie si applica l’attenuante di cui all’art. 323-bis c.p., prevista per i casi di particolare tenuità del fatto, che consente una riduzione della pena fino a due terzi.

Come difendersi da un’accusa di istigazione alla corruzione

Una difesa efficace può fondarsi su:

  • assenza del dolo specifico (mancata volontà di indurre o sollecitare un comportamento illecito);
  • mancanza di idoneità dell’offerta o della sollecitazione a turbare il pubblico ufficiale;
  • assenza di serietà o concretezza della proposta.

La consulenza di un avvocato penalista esperto in reati contro la Pubblica Amministrazione è fondamentale per valutare la sussistenza degli elementi costitutivi e predisporre la strategia difensiva più adeguata.

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FAQ sull’istigazione alla corruzione

Quando si configura l’istigazione alla corruzione?

L’istigazione alla corruzione si configura quando l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità viene rifiutata o non accettata dal destinatario.

Chi può commettere il reato di corruzione?

Il reato di corruzione può essere commesso sia dal privato che propone il denaro, sia dal pubblico ufficiale che sollecita la promessa.

È necessario che la somma offerta sia elevata?

No, non è necessario che la somma offerta sia elevata, ma l’offerta deve essere seria e idonea a turbare l’imparzialità del pubblico ufficiale.

Il tentativo di corruzione è punibile?

No, il tentativo di corruzione non è punibile perché l’art. 322 c.p. punisce già un comportamento che rappresenta un tentativo di corruzione.

Quali pene sono previste per il reato di istigazione alla corruzione?

Le pene sono quelle previste dagli artt. 318 o 319 c.p., ridotte di un terzo, a seconda della gravità del fatto e della natura dell’atto oggetto dell’accordo illecito.

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