Il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio, disciplinato dall’art. 326 del codice penale, è finalizzato alla tutela del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione. La norma punisce le condotte del pubblico agente che, abusando della propria funzione o violando i doveri d’ufficio, diffonde o sfrutta informazioni riservate apprese nell’esercizio delle proprie mansioni.
La norma: art. 326 cod. pen. – Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio
“Il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”Casi tipici di applicazione della norma
La fattispecie trova applicazione, ad esempio, quando un ufficiale di polizia giudiziaria divulga il contenuto di informative di reato o di atti di indagine ancora coperti da segreto, oppure quando appartenenti alle forze dell’ordine utilizzano dati personali acquisiti durante controlli di servizio per favorire soggetti terzi, consentendo loro di eludere obblighi o controlli previsti dalla legge.Chi è il soggetto attivo che può commettere il reato
La rivelazione e l’utilizzazione di segreti d’ufficio costituiscono reati propri, che possono essere commessi esclusivamente dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio. La qualifica soggettiva dell’agente rappresenta un presupposto essenziale per la configurabilità del reato.Bene giuridico tutelato
La norma è posta a tutela del corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione, inteso come efficienza, imparzialità e affidabilità dell’azione amministrativa, nonché come garanzia della riservatezza delle informazioni rilevanti per l’esercizio delle funzioni pubbliche.Elemento oggettivo: come si configura la rivelazione di segreti d’ufficio
La rivelazione del segreto d’ufficio si realizza quando il pubblico agente consente a soggetti non legittimati di venire a conoscenza di notizie destinate a rimanere riservate. La condotta può consistere sia in una comunicazione diretta del contenuto del segreto, sia in comportamenti che ne agevolino la conoscenza, anche in modo indiretto o mediante omissioni. La responsabilità penale presuppone che l’agente abbia violato i doveri inerenti alla funzione o abbia abusato della qualifica rivestita. L’agevolazione della conoscenza è punibile anche a titolo di colpa, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 326 c.p. Non integra il reato la comunicazione di notizie ormai di dominio pubblico, né la trasmissione a soggetti legittimati a riceverle per finalità istituzionali. Rientrano invece nella nozione di segreto d’ufficio anche le informazioni la cui diffusione sia temporaneamente vietata dalla disciplina sull’accesso agli atti.Utilizzazione di segreti d’ufficio
Diversa è l’ipotesi disciplinata dal terzo comma dell’art. 326 c.p., che punisce l’utilizzazione indebita di notizie d’ufficio destinate a rimanere segrete. In questo caso, il pubblico agente non si limita a rivelare l’informazione, ma la sfrutta direttamente per conseguire un indebito profitto, patrimoniale o non patrimoniale, ovvero per cagionare ad altri un danno ingiusto. È necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l’utilizzazione si concreti in un autonomo e diretto impiego della notizia riservata.Elemento soggettivo
Sotto il profilo soggettivo, per la rivelazione e per l’agevolazione del segreto è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza della natura riservata dell’informazione e nella volontà di divulgarla o di facilitarne la conoscenza. Per l’ipotesi di utilizzazione indebita è invece richiesto il dolo specifico, caratterizzato dalla finalità di conseguire un ingiusto profitto o di arrecare un danno ingiusto.Consumazione e tentativo della rivelazione o utilizzazione di segreti
Il reato di rivelazione di segreti d’ufficio si consuma nel momento in cui la notizia riservata viene appresa dal primo soggetto non autorizzato. Non è necessario che la Pubblica Amministrazione subisca un danno concreto, essendo sufficiente la creazione di una situazione di pericolo effettivo per il corretto funzionamento dell’ufficio. L’utilizzazione del segreto si consuma invece con l’effettivo impiego della notizia. Il tentativo è ammissibile per quest’ultima ipotesi, mentre deve escludersi per la fattispecie colposa.Come difendersi da un’accusa di rivelazione di segreti di ufficio
Una difesa efficace può fondarsi su:- assenza del dolo specifico (mancata volontà di assumere un comportamento illecito);
- mancanza di idoneità della rivelazione a ledere gli interessi civili e penali dell’azienda o dell’ufficio;
- assenza di serietà o concretezza del segreto rivelato.
- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche codice penale (art. 316-ter c.p.)
FAQ sulla rivelazione di segreti di ufficio
Chi può commettere il reato di rivelazione di segreti d’ufficio?
Il reato può essere commesso esclusivamente da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.È necessario che vi sia un danno concreto?
No. La norma configura un reato di pericolo concreto, sufficiente anche l’esposizione a rischio del bene tutelato.La colpa è punibile?
Sì, ma solo nell’ipotesi di agevolazione colposa della conoscenza del segreto.
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